Al fine di disciplinare il riavvio delle attività economiche adottando specifiche misure per regolamentare i flussi di accesso alle attività commerciali ed escludere il rischio di assembramenti presso le stesse
Il sindaco con atto n. 56 del 04/05/2020 ordina
1) Con decorrenza dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuove disposizioni, a tutte le attività commerciali e produttive di cui al DPCM del 26 aprile 2020, di rispettare l’orario massimo di apertura dalle ore 06:00 alle ore 21:30, dal lunedì alla domenica;
2) Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub, rosticcerie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio,... elencate a titolo esemplificativo) di vendere cibo e bevande esclusivamente da asporto e si raccomanda di gestire le ordinazioni dei clienti prioritariamente online o telefonicamente per limitare la
permanenza dei clienti all’interno dei locali, dove i clienti entreranno uno alla volta e non è consentito l’uso dei bagni se non per motivi di urgenza;
3) In considerazione dell’ampiezza dei luoghi, i gestori delle attività di cui al punto precedente devono assicurare l’accesso ai locali commerciali in modo contingentato così da evitare assembramenti di persone e comunque in modo tale che vi sia il rispetto della distanza di almeno un metro tra i clienti. Nei locali i clienti sono obbligati
ad indossare dispositivi di protezione, come previsto dall’art. 3 comma 2 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 “Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono
con i predetti”;
4) Di evitare ogni forma di consumo sul posto ed i prodotti devono essere consegnati chiusi in confezioni da asporto;
5) Ai gestori delle attività economiche di operare la sanificazione dei luoghi di lavoro adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare le forme di contagio, come previsto dall’allegato 5 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e devono dare ampia disponibilità ed accessibilità a sistemi e
prodotti per l’igienizzazione delle mani sia per il personale che per i clienti all’ingresso del locale;
6) Di esporre adeguata cartellonistica informativa all’ingresso delle attività sulle norme di comportamento dei clienti e sulle modalità di ordinazione e ritiro merci.
RACCOMANDA
Ai clienti l’ordinazione on-line o telefonica, in modo da garantire che il ritiro dei prodotti ordinati avvenga per appuntamenti dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno, dove in ogni caso i clienti dovranno rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
All’interno dei locali i clienti sono obbligati a indossare guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
I clienti entrano uno alla volta e devono permanere all’interno dei locali per il tempo strettamente necessario al pagamento e ritiro della merce.
Non è consentito per i clienti l’utilizzo dei bagni;
Fermo restando quanto già disposto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e delle bevande (Reg. (CE) 852/2004), gestore e addetti devono indossare mascherina e guanti per tutto il tempo di permanenza nei locali e mantenere, ove possibile, un distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Devono, altresì, adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, per le quali è raccomandato un lavaggio frequente con acqua e sapone o altri prodotti igienizzanti;
È vietata ogni forma di consumo sul posto. I prodotti devono essere consegnati chiusi in confezioni da asporto.