ORDINA
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,
1. di prorogare al termine del 3 maggio l’efficacia delle seguenti ordinanze:
a. ordinanza n. Z0006 del 10 marzo 2020;
b. ordinanza n. Z0008 del 13 marzo 2020;
c. ordinanza n. Z0010 del 17 marzo 2020;
d. ordinanza n. Z0011 del 18 marzo 2020;
2. l’apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentati dalla sospensione disposta con DPCM del 10 aprile 2020, compresi gli esercizi interni ai centri commerciali, è vietata nelle giornate di sabato 25 aprile 2020 e venerdì 1 maggio 2020, ad eccezione dei centri agroalimentari all’ingrosso, delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio.
3. di differire al 20 aprile 2020 la riapertura delle attività di vendita di libri al dettaglio allo scopo di consentire l’organizzazione da parte degli esercenti di ogni misura atta ad assicurare il distanziamento minimo tra le persone nell’accesso, nel deflusso e durante la presenza nei locali commerciali, il reperimento dei guanti monouso da distribuire all’ingresso nonché di ogni altro prodotto per effettuare l’igienizzazione dei locali;
4. di prorogare le disposizioni relative al Mercato ortofrutticolo di Fondi contenute nell’ordinanza n. Z0012 del 19 marzo 2020, come integrata dall’ordinanza n. Z0020 del 27 marzo 2020.
La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione ed ha validità fino al 3 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
In allegato il testo integrale.