Misure vigenti di contenimento del contagio:
L'efficacia delle disposizioni dei decreti del presidente del Consiglio dei Ministri 8/9/11/22 marzo 2020 nonché quelle previste nelle Ordinanze 20/28 marzo 2020 efficaci fino alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.
La lettera d) dell'articolo 1 decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo.
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dal 4 aprile 2020.
In allegato il testo integrale del decreto.