NUOVO DPCM DEL 22/03/2020

Efficace fino al 3 aprile 2020

Data:

22 marzo 2020

Descrizione

A.sono sospese tutte le attività produttive industriali e commeciali fatta accezione da quelle indicate nell'allegato 1

B.e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spestarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso rispetto a quello in cui si trovano attualmente salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute.

C.le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera A possono comunque proseguire se organizzate in modalità di distanza o lavoro agile

D.restano consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera E.

E.sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonoché servizi essenziali. Resta ferma la sospensione del servizio di apertura dei musei e degli istituti e luoghi della cultura.

F.è consentita l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici

G.consentite le attività degli impianti a ciclo ripproduttivo continuo

H.sono consentite le attività dell'industria dell'aereospazio e della difesa

Efficacia fino al 3 aprile 2020

Nel documento allegato è disponibile il testo integrale del decreto.

Allegati

Pagina aggiornata il 09/10/2024