1. La misura della chiusura delle palestre, delle piscine e dei centri benessere di cui
all’ordinanza Z0004 dell’8 marzo 2020 è estesa anche ai centri estetici, ai centri tatuaggi,
autonomi ovvero inseriti all’interno di altre strutture o esercizi commerciali e alle strutture
termali di cui all’articolo 4, comma 1 lettera d) della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4;
2. Fino al 3 aprile 2020, è disposta, con riferimento ai centri di riabilitazione per soggetti
disabili, la facoltà di differimento delle terapie, su richiesta dell’interessato, del tutore o del
legale rappresentante, senza che ciò comporti decadenza dal diritto alla prestazione;
3. Il differimento dei termini di cui al punto 7. dell’ordinanza Z0005 del 9 marzo 2020 al 30
giugno 2020 per il rilascio del certificato di esenzione per reddito E02 è esteso ai codici
E01, E03, E04 e si applica anche all’esenzione per patologia.
4. In attuazione di quanto previsto dall’art. 13 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 e in
aggiunta a quanto indicato al punto 20) dell’Ordinanza Z00003 del 6 marzo 2020, alla
Direzione Salute, sentite le ASL competenti, di valutare eventuali misure di riduzione osospensione delle attività di ricovero in elezione erogate dalle strutture del SSR e delle
attività ambulatoriali non ospedaliere differibili e non urgenti;
5. Gli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande e tutti i soggetti che trasformano, producono, tengono in deposito o comunque manipolano per poi vendere o somministrare prodotti alimentari, in relazione all'attività svolta, sono tenuti all’utilizzo obbligatorio di mascherine e guanti.
6. In base all’ordinanza Z00005 del 9 marzo 2020, il cittadino proveniente dalle aree a rischio, in apparente stato di buona salute ma non in grado di poter assicurare l’assenza di contatti con persone affette da COVID-19, deve rimanere al proprio domicilio.
Di conseguenza:
1) i cittadini residenti o domiciliati in Regione Lazio che necessitano di certificazione di
malattia INPS, o modulo in carta bianca se militari e forze dell’ordine, possono
alternativamente contattare:
a) il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta che, all’esito di
notifica diretta al Dipartimento di Prevenzione territorialmente, provvede a rilasciare
certificazione di malattia con codice V29.0;
b) il Dipartimento di Prevenzione che apre la procedura di isolamento e la notifica al
medico di medicina generale o pediatra di libera scelta affinché provveda al rilascio della
certificazione con codice v29.0.
2) i residenti fuori regione o sprovvisti di medico di medicina generale o pediatra di libera
contattano il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente rispetto al luogo di
isolamento che apre la procedura di isolamento e procede direttamente alla certificazione di
malattia con codice v29.0.
Il testo intero dell'ordinanza è disponibile nel documento allegato.